La tipologia degli interventi previsti dalla Linea 11 è quella del Progetto di formazione da candidarsi a valere sulle risorse disponibili, con le modalità e termini di presentazione appresso indicati.
I Progetti di formazione ammessi a finanziamento avranno come destinatari esclusivamente i lavoratori di aziende aderenti al Fondo in trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.
I Progetti di formazione si articolano in uno o più percorsi come previsto dal Regolamento generale degli Inviti (Ed. Ottobre 2017) ed il massimale di contributi concessi a valere sulla presente Linea è commisurato al numero dei dipendenti di ciascuna impresa beneficiaria secondo le seguenti classi dimensionali e corrispondenti ai limiti di finanziamento qui di seguito riportati, in deroga al Regolamento Generale degli Inviti (Ed. Ottobre 2017):
- fino a 10 dipendenti max di € 19.500,00
- fino a 20 dipendenti max di € 26.000,00
- fino a 50 dipendenti max di € 45.500,00
- oltre 50 dipendenti max di € 52.000,00
In caso sia prevista l’attività di assesment/orientamento, mediante l’introduzione di uno specifico percorso rivolto a ciascun lavoratore posto in sospensione/riduzione, tali importi potranno essere superati con un incremento massimo fino al 15% del limite di finanziamento per classe dimensionale. Tale incremento è da considerarsi extra parametro dal contributo giornata formativa. In tal caso la somma del contributo richiesto per i costi della formazione previsti per ciascun percorso potrà rappresentare una percentuale inferiore al 55% del contributo richiesto per l’intero Progetto.
Inoltre sarà possibile prevedere dei percorsi personalizzati magari più professionalizzanti, da 1 a max 3 persone, attraverso il coaching, applicando un parametro massimo di 250€ ad ora, ovvero massimo 2.000€ complessivi a giornata formativa. In tal caso, all’atto della presentazione del Progetto, andrà allegato il CV del professionista individuato, unitamente al preventivo, con la descrizione della prestazione offerta. Nel caso di affidamento in delega per tale attività specifica, sarà possibile il superamento del limite previsto.
Nel caso di Progetti con più aziende, in deroga al Regolamento generale degli Inviti, sarà possibile richiedere un contributo superiore a €30.000,00 dato dalla somma dei singoli contributi richiesti da ciascuna azienda determinati dal rispettivo plafond. In tal caso, all’atto della candidatura del Progetto, dovrà essere indicato il 100% delle aziende beneficiarie.
I contributi concessi per la realizzazione di Progetti della Linea 11 non fanno plafond pertanto, non entreranno nel computo dell’importo massimo richiedibile sull’intera programmazione di Fondartigianato (Invito 1°-2023). Si precisa che i predetti massimali non potranno essere superati all’interno del presente Invito. In caso di partecipazione dell’azienda ad entrambe le Linee, il massimale aziendale di riferimento sarà quello specifico previsto per la Linea 12.
In coerenza con quanto disposto dall’art 3 commi 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2022, n. 142, recante «Modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie», si sottolinea che:
- I progetti formativi o di riqualificazione professionale devono individuare i fabbisogni di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori coerenti con la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. I fabbisogni di nuove o maggiori competenze possono essere individuati anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la Raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016.
- I progetti formativi o di riqualificazione di cui al comma 1 devono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad agevolare il riassorbimento nella realtà aziendale di provenienza ovvero incrementare l’occupabilità del lavoratore anche in funzione di processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative. Tali progetti possono essere cofinanziati dalle Regioni nell’ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro.
- I progetti formativi o di riqualificazione di cui al comma 1 devono contemplare:
a) le esigenze formative collegate al programma di intervento dell’integrazione salariale straordinaria ai fini della ripresa a regime dell’attività lavorativa in azienda;
b) le modalità di valorizzazione del patrimonio delle competenze possedute dal lavoratore, ove pertinente, anche attraverso servizi di individualizzazione o validazione delle competenze;
c) le modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13.
- I progetti formativi o di riqualificazione di cui al comma 1 devono prevedere in esito al percorso formativo il rilascio di una attestazione di trasparenza, di validazione o di certificazione dei risultati di apprendimento, in conformità con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del decreto 16 gennaio 2013, n.13 e del decreto interministeriale 5 gennaio 2021.
Le attività finanziabili saranno quindi riconducibili a:
- Iniziative di carattere formativo di tipo incrementale/di aggiornamento (upskilling)
- Iniziative di riqualificazione dei lavoratori (reskilling)
Il progetto di formazione deve essere progettato per conoscenze e competenze prevedendo idonee attività di valutazione finalizzate al rilascio per l’allievo, di una attestazione degli apprendimenti acquisiti trasparenti e spendibili. Tuttavia, in quelle Regioni ove tale processo non fosse ancora attivato, sarà possibile utilizzare a tal fine, la “dichiarazione di competenza rafforzata” messa a disposizione dal Fondo, mutuata dall’esperienza di Fondo Nuove Competenze. Tale strumento è stato predisposto per agevolare la leggibilità e la spendibilità degli apprendimenti conseguiti maturati nei percorsi realizzati nell’ambito del presente Invito, consapevoli che le informazioni riportate nell’attestazione favoriscono, in temini di evidence la spendibilità e il riconoscimento nel Sistema Nazionale di Certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto 13/2013 e relative Linee Guida del 5 gennaio 2021
Tempi di realizzazione del progetto
I progetti formativi approvati, potranno essere avviati in qualsiasi momento. Le attività formative dovranno essere realizzate entro il termine di validità dell’accordo di sospensione/riduzione e rendicontate nei 30 gg successivi. In ogni caso, stanti i termini di rendicontazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle risorse di cui al decreto del 14/03/2023, tutti i progetti, indipendentemente dalla data di approvazione, dovranno essere conclusi e rendicontati al Fondo entro e non oltre il 22/02/2025. Fondartigianato si riserva di prorogare il suddetto temine dandone preventiva ed adeguata comunicazione sul sito www.fondartigianato.it.
Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari degli interventi previsti nei Progetti di formazione, sono le aziende aderenti al Fondo i cui lavoratori risultino essere beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito alla data di presentazione del Progetto. L’accordo di sospensione/riduzione, sottoscritto ai fini dell’ottenimento del trattamento di sostegno al reddito, dovrà essere allegato tra gli altri documenti, al Progetto formativo all’atto della sua presentazione nella piattaforma informatica secondo le modalità richieste dal Fondo e indicate al par. 6 “Ammissibilità, verifica di conformità ed approvazione dei Progetti di formazione”; inoltre l’accordo dovrà indicare i dati anagrafici – nome e cognome, data di nascita e codice fiscale – esclusivamente dei lavoratori in sospensione/riduzione e coinvolti nelle attività di formazione.
Soggetti destinatari
I soggetti destinatari dei progetti di formazione candidati sulla presente Linea, sono tutti i lavoratori in costanza di rapporto di lavoro destinatari di trattamenti di integrazione salariale, ordinaria e straordinaria, finalizzati a mantenere il livello occupazionale dell’impresa orientando anche alle dinamiche di transizione occupazionale, per tutte le causali di intervento di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c) e 30) del D. Lgs 148/2015, e per i quali le aziende aderenti di cui al paragrafo 3 “Soggetti beneficiari” versano il contributo dello 0,30% e per i quali è stato predisposto il progetto di formazione, secondo gli ambiti di intervento sopra indicati.
Soggetti presentatori
I soggetti presentatori che possono candidare i Progetti di formazione a valere sulla presente Linea sono esclusivamente gli Enti/Agenzie di formazione in possesso di accreditamento regionale per le attività di formazione continua nelle regioni di localizzazione delle aziende beneficiarie del progetto.
L'istruttoria di ammissibilità è effettuata dalla Struttura Tecnica nazionale del Fondo, di norma entro 3 gg di calendario a partire dal primo giorno successivo la data di chiusura dello sportello di candidatura dei Progetti, che verificherà la presenza dei seguenti documenti:
- Dichiarazione di interesse dell’Azienda/e redatta su format del Fondo
- Copia dell’Uniemes (ex Mod. DM10/2) o del Cassetto previdenziale della/e azienda/e coinvolta/e
- L’accordo di sospensione/riduzione attestante la situazione di crisi aziendale che indichi i dati anagrafici – nome e cognome, data di nascita e codice fiscale - dei lavoratori in sospensione/riduzione e coinvolti nelle attività di formazione
- Il verbale di condivisione del progetto di formazione di cui alle procedure I e II previste nell’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2007 o, in alternativa, copia della documentazione di trasmissione del Piano e del Progetto alla Articolazione Regionale (a mezzo raccomandata o modalità equivalente), come meglio specificato all’interno del Regolamento degli Inviti (edizione ottobre 2017) paragrafo 6 “Ammissibilità e verifica di conformità dei Progetti e degli strumenti di formazione” al punto 10 e successive deroghe rinvenibili sul sito www.fondartigianato.it, al link: https://www.fondartigianato.it/inviti/approfondimenti-e-faq/applicazioni-in-deroga-per-covid-19
- Gli strumenti di Analisi del Fabbisogno, Monitoraggio e Valutazione
- Gli strumenti utilizzati per l’assesment/orientamento se previsti.
È facoltà della Struttura Tecnica nazionale richiedere eventuali chiarimenti e integrazioni durante l’istruttoria di ammissibilità del singolo Progetto, inviando delle difformità.
I Progetti ritenuti ammissibili verranno resi disponibili sulla piattaforma informatica per lo svolgimento della verifica di conformità dei Progetti stessi agli ambiti di intervento previsti dall’Invito, da parte del Gruppo Tecnico di Valutazione istituito presso la Sede Nazionale.
La verifica di conformità dei Progetti e la predisposizione delle relative graduatorie sarà effettuata di norma entro 5 gg di calendario a partire dalla data di disponibilità di accesso alla piattaforma, anticipatamente comunicata dal Fondo al Gruppo Tecnico di Valutazione, tramite apposita e-mail.
Nello specifico, la verifica di conformità sarà effettuata sulla base della presenza e della verifica dei seguenti elementi:
- FINALIZZAZIONE DEL PROGETTO
- Rispondenza agli obiettivi specifici della Linea ed agli ambiti di intervento per essa previsti anche in considerazione della descrizione del contesto aziendale di riferimento
- Capacità del Progetto formativo di supportare efficacemente la riqualificazione e riorganizzazione delle imprese richiedenti attraverso la manutenzione, l’incremento e l’ampliamento delle competenze dei lavoratori
- QUALITA’ DEL PROGETTO
- Destinatari: descrizione di ingresso dei destinatari e relativo fabbisogno
- Struttura progettuale: descrizione chiara e completa dell’articolazione delle unità formative anche in termini di declinazione dei contenuti e delle metodologie formative individuate
- Struttura organizzativa: descrizione delle modalità organizzative e delle risorse professionali impiegate (descrivere CV e il profilo dei soggetti individuati che si intendono coinvolgere)
- Competenze in esito: descrizione delle modalità di riconoscimento delle competenze acquisite, così come previsto dall’art 3 del Decreto del 2 Agosto 2023, al termine delle attività formative che può avvenire attraverso la compilazione della dichiarazione di competenze “rafforzata” (digitalizzata) messa a disposizione sulla piattaforma del Fondo, oppure la validazione o la certificazione delle competenze ai sensi del Decreto 13/13 del Decreto del 5 gennaio 2021.
È facoltà del Gruppo Tecnico di Valutazione richiedere chiarimenti durante la verifica di conformità del singolo Progetto, inviando delle difformità.
I Progetti verranno inseriti negli specifici elenchi di finanziabilità e non finanziabilità seguendo l'ordine cronologico di candidatura (data e ora) sulla piattaforma del Fondo.
Al fine di corrispondere nel minor tempo possibile al fabbisogno di formazione espresso, la Presidenza del Fondo ha delega per comunicare ai soggetti presentatori gli esiti dell’istruttoria dei Progetti, qualora positivi.
In ogni caso tutti i risultati della procedura di ammissibilità e valutazione saranno sottoposti a ratifica al primo Consiglio di Amministrazione successivo alla conclusione dell’iter. I Progetti saranno sottoposti all'approvazione ed ammissione a contributo da parte del C.d.A. sino ad esaurimento delle risorse stanziate per la specifica Linea. Nel caso in cui le risorse disponibili non consentissero il finanziamento di tutti i Progetti pervenuti ed approvati, l’assegnazione verrà effettuata tenendo conto dell’ordine temporale di presentazione.
Il periodo ricompreso tra il 1° ed il 31 agosto e tra il 22 dicembre ed il 6 gennaio potrà non essere considerato utile ai fini dello svolgimento dell’intero iter procedurale di valutazione ed approvazione dei Progetti. Gli elenchi allegati alla delibera del Consiglio verranno pubblicati sul sito web del Fondo.