FAQ Invito 2 - 2023: Domande e Risposte
Le risorse a valere sull’Invito 2°-2023 possono essere utilizzate solo ed esclusivamente laddove ricorrano contestualmente i due seguenti requisiti:
- Requisito oggettivo che determina la finalità degli interventi in termini di “percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori” …. “Orientati al mantenimento occupazionale dell’impresa professionalità”; cioè il Fondo può finanziare progetti di incremento delle professionalità finalizzati al mantenimento del livello occupazionale nell’impresa;
- Requisito soggettivo che determina la tipologia di destinatari degli interventi nei termini di “lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli artt. 11, 21, c.1, lett a) b) e c), e 30 del Decreto legislativo 14/09/20215 n. 148.
D: Quando il progetto di formazione/Progetto operativo deve avviarsi? E quando deve concludersi?
E’ possibile prevedere che il progetto si concluda oltre il termine di vigenza dell’accordo?
R: In ragione dei requisiti anticipati in premessa, non ci sono vincoli di durata del progetto né di corrispondenza della formazione al numero delle ore di sospensione/riduzione dall’attività lavorativa.
Il progetto formativo infatti, viene definito sulla base del fabbisogno dei lavoratori e pertanto deve essere congruo a soddisfare gli obiettivi di apprendimento previsti dal progetto stesso senza che vi sia un vincolo di durata corrispondente al numero delle ore di sospensione dell’attività lavorativa. Per queste ragioni è ammissibile il finanziamento delle ore di formazione anche oltre il termine temporale della riduzione/sospensione dell’attività lavorativa purché rientranti nell’ambito e nella durata del progetto formativo inizialmente definito e sulla base degli effettivi bisogni di incremento delle competenze del lavoratore al fine di favorirne il mantenimento del livello occupazionale nell’impresa.
D: Ci deve essere coincidenza tra il numero di ore di formazione di ogni singolo lavoratore ed il numero di ore di ammortizzatore sociale di cui beneficia lo stesso lavoratore?
R: Vedi risposta al quesito 1.
D: La formazione può essere realizzata sia quando il lavoratore è in servizio presso l’azienda sia quando è in sospensione/riduzione?
R: Si, è possibile svolgere l’attività formativa sia quando il lavoratore è in servizio presso l’azienda, sia quando è in sospensione/riduzione.
D: Se un'azienda durante l'erogazione delle attività formative interrompe la cassa integrazione può proseguire il progetto e portarlo a termine?
R: Vedi risposta al quesito 1.
D: Qual è la tipologia di beneficiari/destinatari degli interventi formativi?
R: I beneficiari degli interventi possono essere tutti i lavoratori che in costanza di rapporto di lavoro possiedono il Requisito soggettivo di essere destinatari dei trattamenti di cui agli artt. 11, 21, c.1, lettere a), b) e c), e 30 del Decreto Legislativo 14/09/20215 n. 148 che ricomprende anche gli interventi erogati da FSBA.
D: E’ possibile prevedere l’indennità di frequenza?
R: No, perché non è prevista dalla normativa di riferimento.
D: L’invito dice "l'accordo dovrà indicare i dati anagrafici esclusivamente dei lavoratori in sospensione/riduzione e coinvolti nelle attività di formazione": l'avverbio "esclusivamente" vuol dire che l'azienda può/deve fare l'accordo solo per chi poi farà formazione? E se qualcuno, per qualche motivo non ne avesse bisogno?
R: Possono partecipare al Progetto di formazione solo i lavoratori presenti nell’accordo di sospensione/riduzione. Nell’accordo però possono essere indicati tutti i lavoratori beneficiari dei trattamenti mentre al progetto di formazione potranno partecipare tutti o anche solo alcuni dei lavoratori indicati nel suddetto accordo di sospensione/riduzione.
D: Può un lavoratore, seppur indicato nell’accordo di rimodulazione/sospensione e destinatario della formazione, non beneficiare del trattamento di sostegno al reddito? E per tale ragione è possibile intendere che sia l’azienda in cassa e non i singoli lavoratori?
R: No, perché il requisito soggettivo afferisce ai lavoratori e non all’azienda, pertanto un lavoratore che, pur essendo stato elencato nell’accordo ma di fatto non ha beneficiato dell’ammortizzatore, non potrà essere riconosciuto dal Fondo e rendicontato.
D: E’ possibile che uno stesso soggetto sia in più di un’ATI/ATS?
R: Si, purché gli altri componenti dell’ATI/ATS siano diversi (in tutto o in parte).
D: Nell’ATI/ATS possono esserci anche soggetti non accreditati?
R: Si perché il requisito minimo richiesto è che ce ne siano almeno tre accreditati al livello regionale.
D: Nell’ATI/ATS ci possono essere soggetti anche di altre regioni?
R: Si purché sia rispettato il requisito minimo richiesto per la costituzione dell’ATI/ATS. Inoltre è necessario indicare in ambito di costituzione/costituenda dell’ATI, gli ambiti di intervento sui quali lavorerà il soggetto individuato e quali sono le caratteristiche distintive per cui è stato scelto come Partner. Si consiglia di descrivere all’interno del progetto nella tab. “risorse professionali” l’apporto specifico di tali soggetti anche ai fini di una maggiore valorizzazione del progetto medesimo.
D: Nella Linea 12, per le ore obbligatorie di Assessment/Orientamento, tenuto conto che il Progetto Operativo prevede solo un percorso, è possibile rivolgere, differentemente dalla Linea 11, la formazione anche per gruppi di lavoratori oltre che al singolo lavoratore? Se si, fatto salvo il numero minimo previsto, è possibile organizzare le unità formative in modo alternato ma contestuale – per gruppi e/o individualmente – in base alle reali necessità?
R: Premesso che le modalità di erogazione delle attività formative rientrano nella disponibilità dei titolari di progetto; considerato che all’interno del formulario del Progetto di Sviluppo e Sostegno è possibile ancorché consigliabile descrivere oltre agli strumenti utilizzati anche la platea dei lavoratori coinvolti in ragione degli strumenti medesimi; considerato che a garanzia della qualità progettuale e degli obiettivi di apprendimento da conseguire tale esigenza verrà precisata nei singoli progetti operativi e, ritenuto che il fabbisogno dei lavoratori è prioritario per l’occupabilità all’interno dell’impresa, si ritiene possibile che l’erogazione delle ore di assessment/orientamento possano avvenire anche per gruppi omogenei dei lavoratori, coinvolgendo alternativamente gruppi o singoli lavoratori in base alle effettive necessità.