Come previsto dal Regolamento generale degli Inviti, punto a) del primo paragrafo del Capitolo "Natura ed entità delle agevolazioni", il Fondo ha adottato il nuovo Regolamento del regime di Aiuti di Stato dei Fondi Interprofessionali, emanato dal Ministero del Lavoro in applicazione del Regolamento generale di esenzione (CE) n°651/2014 (cfr. Allegato).
Le suddette disposizioni prevedono nuovi vincoli, nuove misure ed esclusioni, superabili solo laddove i contributi siano richiesti al Fondo in regime "de minimis"; quest'ultimo, tuttavia, va sempre considerato ai fini delle regole sul cumulo degli incentivi.
In base al nuovo Regolamento non possono più ritenersi "aiuti esenti" i contributi concessi per il finanziamento della c.s. formazione obbligatoria sulla base di normative nazionali (art.5, co.2).
Rientrano in tale ambito e, pertanto non potranno essere concessi se non in "de minimis", i contributi per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la formazione obbligatoria degli apprendisti, quella finalizzata alla qualificazione professionale, così come gli aggiornamenti obbligatori per le "professioni regolamentate" (*)
Tra le spese ammissibili non potranno essere ricomprese quelle relative all'alloggio dei destinatari (art.7, co.1, lett. b).
L'intensità degli aiuti concedibili alle piccole imprese ai sensi dl Reg. generale è ridotta dall'80 al 70% del costo dell'intervento formativo (art.8).
Il cumulo degli aiuti non potrà superare la predetta percentuale in presenza di regimi diversi ("de minimis" + Reg.651); laddove vengano cumulati più contributi richiesti in regime de minimis l'unico limite (oltre il 100% del costo dell'intervento) è rappresentato dal plafond dei 200.000 euro nel triennio (art.9).
Alla luce di quanto sopra, tutti i contributi richiesti in regime di aiuto esente, a valere sulle scadenze in corso al 1° febbraio 2015, dovranno seguire le regole richiamate ai paragrafi precedenti.