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FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA NELLE IMPRESE ARTIGIANE
Art. 1 Funzionamento del Fondo
Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle imprese artigiane costituito ai sensi del comma 1 e seguenti dell'art. 118 della Legge 388/2000 , dell'art. 48 della Legge 289/2002 e dell'accordo interconfederale per la formazione continua siglato da CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e CGIL CISL E UIL.
I contributi che saranno versati dall'INPS saranno accantonati in apposito c/c intestato al "FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE – Attività formative” utilizzabile con firma congiunta di Presidente e Vice Presidente.
Le spese di funzionamento e gestione del Fondo, risultanti dal bilancio preventivo, vengono contabilizzate separatamente e riversate in apposito conto corrente bancario intestato a "FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE – Spese di funzionamento e gestione del Fondo”, utilizzabile con firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente oltre il limite di spesa di lire 25 milioni. Sotto tale limite sarà sufficiente la firma del Direttore.
Art. 2 – Attività del Fondo
L'attività del Fondo nazionale avrà come destinatari i lavoratori dipendenti delle imprese che aderiscono al Fondo.
Il Fondo nazionale, nell'ambito delle proprie linee strategiche di programmazione formativa definite nel presente accordo interconfederale promuove e finanzia, nel rispetto delle modalità fissate dal comma 1 e seguenti dall'art . 118 della legge 388/2000, dall'art. 48 della L. 289/2002, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali, regionali, interregionali e nazionali di e tra imprese concordati tra le parti.
Nell'ambito delle proprie attività individua le seguenti priorità:
- svolge funzioni di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica per lo sviluppo della formazione continua sull'intero territorio nazionale;
- favorisce le pari opportunità, promuovendo e finanziando la formazione volta alla valorizzazione del lavoro femminile, alla diffusione di azioni positive;
promuove e finanzia la sperimentazione di modelli formativi di riqualificazione mirati ai lavoratori a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;
promuove e finanzia programmi di formazione professionale continua in tema di sicurezza del lavoro e di attuazione del complesso delle normative in materia;
promuove e finanzia azioni individuali di formazione continua dei lavoratori dipendenti;
individua politiche di qualità nella formazione professionale continua e premia esperienze di eccellenza.
Art. 3 - Direttore Fondo
La responsabilità operativa del Fondo viene affidata ad un Direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore:
svolge i compiti e le mansioni a lui assegnatI dal Consiglio di Amministrazione;
istruisce i progetti di formazione e li sottopone al Consiglio di Amministrazione
per l'espletamento dei propri compiti istituzionali potrà avvalersi di una struttura composta da personale del Fondo, nonché da collaborazioni esterne;
ha la responsabilità operativa di tutta la struttura del Fondo e risponde al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e al Vice Presidente;
predispone il bilancio preventivo e consuntivo del Fondo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
predispone mensilmente, e lo presenta al Consiglio di Amministrazione, un rapporto tecnico-economico che evidenzi le attività svolte.
Art. 4 - Articolazioni regionali
Il Fondo nazionale si articola a livello regionale così come previsto dal comma settimo dell'art. 118, della Legge n. 388/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Le parti sociali regionali individueranno i componenti delle rispettive articolazioni dandone tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione del Fondo nazionale.
Per la valutazione dei progetti di formazione le articolazioni si avvarranno di un Gruppo tecnico che li valuterà sulla base dei criteri stabiliti a livello nazionale ed integrati da eventuali specificità locali.
Nell'esplicare le attività di valutazione le articolazioni regionali si rapporteranno con le Amministrazioni regionali al fine di concordare modalità di raccordo fra la programmazione dei finanziamenti pubblici regionali per la formazione continua e le attività formative da finanziare regionalmente da parte del Fondo.
Lo svolgimento dei compiti delle articolazioni regionali e le attività di sostegno dei progetti (indagine, orientamento, promozione, valutazione e monitoraggio) sostenute su indicazione delle stesse articolazioni regionali vengono finanziate, previa presentazione di idonei giustificativi di spesa, fino al 10% dell'ammontare dei progetti approvati per singola Regione dal Consiglio di Amministrazione del Fondo nazionale.
Per lo svolgimento dei propri compiti le articolazioni regionali potranno avvalersi delle strutture logistiche e delle attività degli Enti Bilaterali Regionali.
I progetti debbono necessariamente indicare le strutture formative di cui si avvale il proponente per la realizzazione dei progetti stessi.
Le strutture formative che si candidano a realizzare le attività di formazione continua dovranno essere accreditate presso le Regioni.
Il Regolamento prevede la procedura di valutazione, i tempi, l'assegnazione del finanziamento, le modalità di rendiconto.
Art. 5 – Attività formative
- 1 Il Fondo nazionale opera sulla base di programmi annuali decisi dal Consiglio di Amministrazione sentito e acquisito il parere delle articolazioni regionali per le attività di loro competenza;
- 2 Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea per l'approvazione il regolamento relativo alle funzioni di promozione, valutazione e monitoraggio del Gruppo tecnico di assistenza, valutazione e monitoraggio; Lo stesso regolamento prevederà la procedura di valutazione, i tempi, l'assegnazione del finanziamento, le modalità di rendiconto e sarà inviato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la verifica di conformità di cui al comma 2 dell'art. 118, L . n. 388/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- 3 Nell'ambito della struttura di gestione del Fondo, viene istituito un Gruppo tecnico di assistenza, valutazione e monitoraggio al quale viene demandata la valutazione delle richieste di finanziamento delle attività di formazione;
- 4 Il Gruppo è composto da un minimo di sei membri con specifiche competenze in materia di formazione ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione su designazione paritetica dalle Organizzazioni firmatarie dell'accordo interconfederale sul Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua.
- 5 Il Gruppo esaminerà, sulla base delle procedure e dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, i progetti presentati, ne proporrà l'approvazione o il rigetto del finanziamento con apposito verbale e darà apposita comunicazione al Direttore.
- 6 Il Consiglio di Amministrazione, approva o rigetta con motivazione il finanziamento dei progetti proposti dalle articolazioni regionali.
- 7 Una volta approvati i progetti, i soggetti proponenti potranno dare corso alle attività formative fermo rimanendo quanto previsto dal presente Regolamento.
- 8 Le parti concordano che il Fondo Nazionale utilizzerà le risorse che su base annua sono messe a disposizione, secondo le modalità previste dall'art. 118 della legge 388/2000, per contribuire a finanziare, nelle misura prevista dal predetto articolo di legge, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali, regionali e interregionali.
- 9 L'ammontare dei progetti finanziati corrisponderà per ogni singola regione alle risorse versate dalle imprese nella regione stessa, nel limite di seguito indicato: Non meno del 90% dell'ammontare annuo messo a disposizione, al fine di contribuire a finanziare, sulla base di specifici progetti, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali, regionali e interregionali concordati tra le parti nell'ambito della regione di competenza per le imprese che versano i contributi al Fondo nazionale.
- 10 Il 10% dell'ammontare annuo è messo a disposizione per contribuire a finanziare progetti finalizzati alla valorizzazione e al riequilibrio territoriale e settoriale, alle spese di gestione del Fondo e a svolgere azioni di promozione e sostegno delle attività del Fondo stesso.
- 11 Per la valutazione dei progetti di Formazione le articolazioni si avvarranno di un Gruppo tecnico che li valuterà sulla base dei criteri stabiliti a livello nazionale ed integrati da eventuali specificità locali.
- 12 Nell'esplicare le attività di valutazione le articolazioni regionali si rapporteranno con le Amministrazioni regionali al fine di concordare modalità di raccordo fra la programmazione dei finanziamenti pubblici regionali per la formazione continua e le attività formative da finanziare regionalmente da parte del Fondo.
- 13 Lo svolgimento dei compiti delle articolazioni regionali e le attività di sostegno dei progetti (indagine, orientamento, promozione, valutazione e monitoraggio) sostenute su indicazione delle stesse articolazioni regionali vengono finanziate, previa presentazione di idonei giustificativi di spesa, fino al 10% dell'ammontare dei progetti approvati per singola Regione dal Consiglio di Amministrazione del Fondo nazionale.
- 14 Per lo svolgimento dei propri compiti le articolazioni regionali potranno avvalersi delle strutture logistiche e delle attività degli Enti Bilaterali Regionali.
- 15 I progetti debbono necessariamente indicare le strutture formative di cui si avvale il proponente per la realizzazione dei progetti stessi.
- 16 Le strutture formative che si candidano a realizzare le attività di formazione continua dovranno essere accreditate presso le Regioni.
- 17 Le articolazioni regionali trasmetteranno il risultato delle proprie valutazioni al Fondo, il quale secondo le procedure che saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione, finanzierà i progetti presentati.
- 18 Le richieste di finanziamento al Fondo vengono presentate
dalle imprese o loro consorzi;
dalle parti sociali costituendi il Fondo, in forma singola o associata;
da Enti di formazione e/o agenzie formative accreditate le cui iniziative siano promosse e concordate con una o più parti sociali costituenti il Fondo.
Sulla base di una modulistica da definire, che assicuri la possibilità di una valutazione oggettiva dei progetti. I progetti debbono necessariamente indicare le strutture formative di cui si avvale il proponente per la realizzazione dei progetti stessi.
- 19 Il Direttore, entro quindici giorni dal ricevimento del progetto deve, sentito il Gruppo tecnico, istruire il progetto medesimo e sottoporlo al Consiglio di Amministrazione che dovrà deliberare entro i successivi 15 giorni.
- 20 I soggetti titolari degli interventi ammessi al finanziamento, entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività di formazione, predispongono un rendiconto della formazione redatto con modalità predefinite e contenente la relazione del responsabile del progetto.
- 21 L'erogazione dei finanziamenti del Fondo attributi ai progetti avverrà in due tempi: all'inizio effettivo delle attività formative ed entro 30 giorni dalla consegna del rendiconto.
- 22 Il Fondo procederà a controlli finalizzati a monitorare l'effettivo svolgimento della formazione effettuata sulla base di modalità e criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione.
- 23 Nel caso in cui l'attività formativa non sia conforme a quella dichiarata nel progetto finanziato, il Consiglio di Amministrazione può richiamare i soggetti attuatori al corretto svolgimento delle attività autorizzate, nei casi più gravi il Consiglio può decidere la diminuzione del finanziamento concesso o la revoca.
Art. 6 Il presente Regolamento potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea del Fondo.
Le modifiche saranno sottoposte al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la verifica di conformità di cui al comma 2 dell'art. 118 della L. n. 388/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Roma, 3 marzo 2003
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